Patto di Prova

Il Periodo di Prova o Patto di Prova è una condizione integrante del contratto di lavoro con la quale si subordina il carattere definitivo dell’assunzione al compimento di un periodo di prova.

In tale periodo di prova entrambe la parti sono libere di recedere dal rapporto di lavoro: l’interesse ritenuto più rilevante è però quello del datore di lavoro, che con la prova giudica l’idoneità sia fisica che attitudinale del lavoratore a svolgere la prestazione professionale specificata nel contratto.

L’art. 2096 del codice civile stabilisce che il patto di prova sia specificato in forma scritta; la giurisprudenza richiede che tale forma scritta sia obbligatoria a pena di nullità.

Nel caso in cui venga provata la mancanza della forma scritta del periodo di prova, lo stesso deve considerarsi nullo e l’assunzione del lavoratore va considerata definitiva.

Per essere valido nella sua forma scritta, il patto di prova deve contenere anche la specifica indicazione delle mansioni che il lavoratore deve svolgere, pena, anche in questo caso, la nullità della clausola e l’automatica conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Le norme non fissano però la durata massima del periodo di prova.

Il periodo del patto di prova è, tuttavia, generalmente fissata dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL).

L’art. 10 L. 604/66 stabilisce indirettamente che, per i lavoratori in prova, l’assunzione diventa definitiva quando siano decorsi 6 (sei) mesi dall’inizio del rapporto.

Periodo di Prova